E' CAMBIATA LA LEGGE SUGLI ADDEBITI DEGLI INTERESSI DEBITORI E CREDITORI: ATTENZIONE A CIO' CHE SUCCEDE SUL VOSTRO CONTO CORRENTE.
26/01/2017
L'anatocismo si verifica quando gli interessi passivi maturati si sommano al capitale, cioè all'importo su cui vengono calcolati solitamente gli interessi debitori e creditori. In questa maniera, al successivo calcolo degli interessi, questi vengono conteggiati sugli interessi passivi precedentemente capitalizzati. Per ridurre questo problema, l'articolo 120, comma 2, Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (Tub), prevede che «nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento» si applichi la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (dal 1° ottobre 2016, non inferiore ad un anno).
A decorrere dagli interessi maturati dal 1° ottobre 2016 (articolo 5, decreto Mef-Cicr 3 agosto 2016, n. 343), inoltre, gli interessi passivi non possono «produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora», sono «conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati», mentre quelli attivi, conteggiati al 31 dicembre, divengono esigibili (quindi, sono accreditati sul conto corrente) immediatamente. La banca può continuare, comunque, ad accreditare quelli attivi con periodicità trimestrale o semestrale.
Pertanto, gli interessi passivi maturati nell'ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati alla banca il 1° marzo 2017. Se ciò non avverrà, la banca potrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.
Per evitare ciò, il 1° marzo 2017, il clientepotrà effettuare il relativo pagamento, utilizzando contanti, assegni o altre risorse finanziarie, anche diverse da quelle presenti nel conto corrente. In alternativa, potrà autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto (autorizzazione revocabile in ogni momento, purché prima dell'addebito). Facendo così, gli interessi passivi addebitati nel conto corrente verranno sommati al capitale, legittimando di fatto l'applicazione dell'anatocismo.
Quindi se nel corso degli ultimi mesi le banche hanno richiesto di addebitare in conto gli interessi passivi maturati nell’ultimo trimestre e si è proceduto ad autorizzare con conferma scritta tali addebiti, il consiglio è quello di revocare tale autorizzazione, in quanto confluendo gli interessi sul conto corrente genererebbero un maggiore montante al fine del calcolo degli interessi successivi.
Il suggerimento è dunque di pagare con altri mezzi (assegni o provviste provenienti da altri conti, meglio se da altre banche per evitare compensazioni interne), onde evitare che nel trimestre successivo gli interessi complessivi calcolati siano maggiori.