FENAPRO - FEDERAZIONE NAZIONALE PROFUMIERI
Confcommercio FDEP FDEP

STATUTO

Art. 1 Denominazione ed Identità

1. La Federazione Italiana Nazionale Profumieri - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, di seguito denominata “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad accettare:
- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
4. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

 

Art. 2 Ambiti di Rappresentanza

1. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese di distribuzione di profumeria, bigiotteria e affini, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
2. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

 

Art. 3 Sede e durata

“FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha sede istituzionale in Roma presso Confcommercio – Imprese per l’Italia e sede operativa e legale nel luogo prescelto dal presidente pro tempore ed ha durata illimitata.

 

Art. 4 Principi e Valori Ispiratori

“FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

 

Art. 5 Scopi e Funzioni

“FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
f) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
h) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale interessati;
m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

 

Art. 6 Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Sono soci effettivi di “FENAPRO- Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
a) i Sindacati provinciali di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e rappresentativi degli operatori di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto;
b) i Delegati degli operatori che svolgono la propria attività in una provincia ove non sia stato costituito il Sindacato di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, designati dalla rispettiva Organizzazione provinciale di carattere generale confederale. Gli operatori di cui alla presente lettera b) costituiscono un gruppo informale che esercita i diritti di socio attraverso un delegato nominato dal presidente dell’organizzazione provinciale di carattere generale aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia;
c) Le singole imprese esercenti l’attività di distribuzione di profumeria e bigiotteria che gestiscono attività multiporte in almeno due provincie.
2. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Sindacati Provinciali autonomi, nonché di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. Sulle domande di adesione a FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” delibera il Consiglio Nazionale, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
4. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
5. Ciascun operatore che entra a far parte di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
6. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
8. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

 

Art. 7 Adesione: modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso.
6. I Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del presente Statuto, consegnano a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ed all'Organizzazione provinciale di carattere generale confederale competente, l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.
7. I soci sono tenuti a corrispondere a “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.
8. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
9. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
10. Il Presidente di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

 

Art. 8 Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si perde:
a) per lo scioglimento di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Nazionale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 9 Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e dalla Confederazione, sono:
a) la deplorazione scritta;
b) la sospensione;
c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.

 

Art. 10 Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:
a) operatori che fanno parte del sistema associativo di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”; sono considerati operatori eleggibili le persone che nelle imprese facenti parte del sistema associato Confcommercio Imprese per l’Italia ricoprono una delle seguenti cariche: titolare, socio a responsabilità illimitata, amministratore o direttore generale di società di capitale, familiare coadiuvante, institore, persona munita di procura speciale.
b) rappresentanti delle diverse componenti associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che non si trovino in posizione debitoria verso “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 11 Incompatibilità

INCOMPATIBILITA’ “PARZIALE CON DEROGA”
1. Presso “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”. L’eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, previsti dal presente Statuto.
4. L’accettazione della candidatura o, comunque, l’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

 

Art. 12 Durata

1. Presso “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
3. Ai fini del presente articolo il mandato in corso alla data di approvazione del presente statuto si concluderà allo scadere di cinque anni dall’elezione.

 

Art.13 Rieleggibilità del Presidente

Presso “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Agli effetti del comma superiore non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli organi, successivo alla data di approvazione del presente statuto.

 

Art. 14 Organi

1. Gli Organi di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente
- la Giunta
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

 

Art. 15 Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composta:
a) dal Presidente nazionale;
b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati provinciali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali tra i propri soci che svolgono l'attività nel presente ambito categoriale e delle imprese di cui all’art. 6), comma 1) lettera c);
d) da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 6, comma 2.
2. A ciascun Presidente o Delegato di cui alle precedenti lettere b) e c) spetta un numero di voti proporzionale a quello degli associati della provincia o territorio di appartenenza, secondo il seguente schema:
- 1 voto se il numero dei soci è compreso fra 1 e 25;
- 2 voti se il numero dei soci è compreso tra 26 e 50;
- 3 voti se il numero dei soci è compreso tra 51 e 100;
- 4 voti se il numero dei soci è compreso tra 101 e 150;
- 5 voti se il numero dei soci è compreso tra 151 e 200 e oltre.
A ciascun Rappresentante di cui alla lettera d) del superiore comma 1) e delle imprese di cui all’art.6) comma 1) della lettera c) del superiore comma 1 spetta un voto.
3. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” al momento della convocazione dell'Assemblea e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa per le imprese non soggette a contributo interassociativo.
4. I Presidenti pro-tempore dei Sindacati provinciali possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

 

Art. 16 Assemblea: competenze

1. L’Assemblea di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
d) elegge, a scrutinio segreto:
- il Presidente;
- il Consiglio Nazionale, nella composizione e con le modalità previste all’art. 18;
- la Giunta, nella composizione e con le modalità previste all’art. 22;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
4. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell’articolo 17, comma 11;
b) delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi dell’articolo 17, comma 12;
c) delibera sullo scioglimento di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, ai sensi degli artt. 17, comma 13, e 30 del presente Statuto;
d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

 

Art. 17 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L’Assemblea di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l’anno, entro il 30 novembre.
2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di Sindacati provinciali aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. L'avviso dì convocazione deve essere inviato ai Sindacati provinciali e, là dove non sia stato costituito il relativo Sindacato, direttamente alle Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali perché procedano alle designazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché copia del bilancio, dei documenti annessi e di ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, o quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi possono essere consultati.
7. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di scioglimento di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 40% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 30 % dei suoi componenti e che rappresenti il 30 % dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
13. Per lo scioglimento di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 51% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 30% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

 

Art. 18 Consiglio Nazionale: composizione ed elezione

1. Il Consiglio Nazionale di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è composto:
- dal Presidente;
- dal Vice Presidente Vicario;
- da 19 membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Nazionale fino a un massimo di 6 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio Nazionale decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.
4. Ogni persona eleggibile, anche se assente dall’assemblea, può essere votata se manifesta la sua volontà di candidarsi. 5. I candidati vengono elencati in ordine alfabetico in due liste:
a) quelli che rappresentano un’impresa o un’aggregazione con adesione diretta;
b) quelli che appartengono a un’impresa aderente a un sindacato territoriale, a un gruppo informale, a un sindacato autonomo, a un gruppo speciale.
6. Una persona appartenente a un’impresa direttamente aderente può candidarsi nella lista b), se la sua impresa è iscritta al sindacato territoriale.
7. Risultano eletti anzitutto i candidati della lista a) che rappresentano un’impresa o un’aggregazione con almeno cento punti di vendita, nel numero massimo di cinque.
8. Risultano poi eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra quelli della lista a), fino a un massimo di dieci inclusi gli eletti a norma del comma 4; e quelli con il maggior numero di voti fra quelli della lista b. anche essi nel numero massimo di dieci.
9. Non possono essere elette due persone appartenenti alla stessa impresa. Se la cosa dovesse avvenire, sarebbe esclusa quella che ha avuto un minor numero di voti.
10. Ogni votante può indicare per la lista b) un massimo di dieci nomi, e per la lista a) un massimo di nomi pari alla differenza fra dieci e quelli eletti a norma del comma 4.

 

Art. 19 Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale determina le direttive dell’azione di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
a) determina le linee d'azione di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”;
b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 2 Vice Presidenti;
c) su proposta del Presidente, nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente vicario;
d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale, e ne stabilisce gli emolumenti;
e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
f) nomina il Direttore editoriale dell'organo di stampa di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;
g) ratifica, su indicazione del Presidente e sentito il parere dei Consigli Regionali di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, di cui all'articolo 27 del presente Statuto, la nomina dei Delegati Regionali e ne determina funzioni e competenze;
h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
i) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
j) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
k) delibera l'ammissione o l’esclusione come socio aderente di Sindacati Provinciali autonomi, nonché di Organizzazioni/ Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
l) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
m) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale; n) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti
di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “FENAPRO – Confcommercio - Imprese per l’Italia”;
o) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi; p) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
q) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
r) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
s) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
t) può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio- Imprese per l’Italia”;
u) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

 

Art. 20 Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, che lo presiede, almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax, o con strumenti telematici aventi data certa, con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax o con strumenti telematici aventi data certa, con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.
8. Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

 

Art. 21 Presidente

1. Il Presidente di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
- rappresenta “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma, che può delegare;
- viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza politica di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
b) ha la gestione ordinaria di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
c) propone al Consiglio Nazionale la nomina di 2 Vice Presidenti;
d) propone al Consiglio Nazionale, tra i Vice Presidenti, la nomina del Vice Presidente con delega all’Amministrazione; e) propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
f) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali; g) su proposta del Segretario Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
i) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
j) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Nazionale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all’art. 17, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

 

Art. 22 Giunta

1. La Giunta di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composta:
- dal Presidente, che la presiede;
- dai Vice Presidenti;
- da un massimo di 6 membri eletti dal Consiglio. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 3 membri.
3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax con preavviso di almeno 8 giorni o con strumenti telematici aventi data certa,. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni o con strumenti telematici aventi data certa,
4. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
6. La Giunta:
a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” e lo coadiuva nelle sue funzioni;
b) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
c) provvede all'ordinaria gestione di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
d) propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di sanzione, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
g) su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale;
h) può compiere tutti gli atti. che si rendano necessari nell'interesse di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi.
7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

 

Art. 23 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

 

Art. 24 Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

 

Art. 25 Arbitrato

1. Le controversie tra soci e “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. Se le parti sono più di due, egualmente gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

Art. 26 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 19, comma 2, lettera j);
c) è il capo del personale, assumendo i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
d) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti; e) coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;
f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l’amministrazione.

 

Art. 27 Consigli Regionali

1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” saranno costituiti i Consigli Regionali di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto.
2. I Consigli Regionali di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono costituiti dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati provinciali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto, operanti nella medesima Regione e da un Delegato Regionale nominato, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
3. Ciascun Consiglio Regionale costituito predispone un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
4. Ciascun Consiglio Regionale costituito:
a) elegge, nel suo seno, il Presidente Regionale, che rappresenta il Consiglio Regionale all’interno delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
b) può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;
c) esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio Nazionale di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.

 

Art. 28 Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è costituito:
- dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “FENAPRO -Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “FENAPRO - Confcommercio- Imprese per l’Italia”;
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

 

Art. 29 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 30 Scioglimento

In caso di scioglimento di “FENAPRO - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 31 Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.


F.to: NICOLA OSTUNI
LUIGI MARAZZI
ADELE CESÀRO L.S.

 

AREA
RISERVATA
Iscriviti
Cookie